20 Novembre , Giornata internazionale per i diritti dell'Infanzia

20.11.2013 13:07

...Non solo oggi...

I diritti dei bambini

 
La Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia fu approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
Essa esprime un consenso su quali sono gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell'infanzia:
-Tutti i paesi del mondo (eccetto Somalia e Stati Uniti) hanno ratificato questa Convenzione.
-La Convenzione è stata ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.
-Oggi aderiscono alla Convenzione 193 Stati.
-La Convenzione è composta da 54 articoli.
-La Convenzione è uno strumento giuridico e un riferimento a ogni sforzo compiuto in cinquant'anni di difesa dei diritti dei bambini.
 
La creazione della convenzione è ricordato ogni anno, il 20 novembre, con la commemorazione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
 

Preambolo della Convenzione e primi 20 articoli

 

Nel preambolo vengono ricordati i principi fondamentali dell’Onu, le Nazioni Unite, e le disposizioni dei trattati e dei testi sui diritti dell’uomo e si riconosce che il bambino, e la famiglia, necessitano di una particolare protezione e di cure speciali.

Articolo 1. Chi è il bambino

Definizione: è «bambino» (o, nel termine adottato dalla Convenzione, «fanciullo») «ogni essere umano avente un’età inferiore ai diciotto anni», a meno che nel suo paese le leggi dicano che si diventa maggiorenni prima.

Articolo 2. Divieto di discriminazione

Lo Stato deve impegnarsi a garantire tutti i diritti a ogni bambino, senza distinzioni, anche se il bambino è di colore, etnia, lingua o religione diversa, indipendentemente da sesso, condizione sociale: questo significa che lo Stato ha l’obbligo di tutelare il fanciullo da qualsiasi forma di discriminazione e s’impegna a non violare alcun diritto del bambino, facendo tutto il possibile per lui.

Articolo 3. Interesse superiore del bambino

In tutte le decisioni riguardanti i bambini, prima di tutto bisogna pensare all’«interesse superiore» del bambino. Lo Stato assicura assistenza al fanciullo anche nel caso in cui i suoi genitori o altre persone responsabili non riescano a fare il loro dovere.

Articolo 4. Attuazione dei diritti

Lo Stato si impegna ad assicurare l’attuazione dei diritti riconosciuti in questa Convenzione, con i soldi suoi oppure quelli della cooperazione internazionale.

Articolo 5. Orientamento del bambino e sviluppo delle sue capacità

I genitori e i membri della famiglia, come previsto da cultura, usi locali, tradizioni, hanno il diritto/dovere di dare al bambino l’orientamento e i consigli necessari in modo consono all’evoluzione delle sue capacità.

Articolo 6. Diritto innato alla vita

Lo Stato riconosce che «ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita», cioè il diritto di vivere! Quindi bisogna impegnarsi a garantire la sua sopravvivenza dopo la nascita e il suo sviluppo.

Articolo 7. Nome e nazionalità

Il bambino ha diritto a un nome e a una nazionalità. Va registrato subito a un’anagrafe, appena nasce, con un nome e con la sua cittadinanza.

Articolo 8. Tutela dell’identità

Il nome, la nazionalità, le relazioni familiari del bambino vanno protette. Se si smarriscono, lo Stato fornirà assistenza e tutela affinché venga ristabilita l’identità.

Articolo 9. Separazione dai genitori

Il bambino ha diritto di vivere con i suoi genitori (a meno che la separazione non risulti necessaria nell’interesse del fanciullo). In caso di separazione da entrambi i genitori o da uno di essi, il bambino ha diritto di mantenere relazioni personali con ambedue i genitori. Se la separazione è dovuta al fatto che papà o mamma vengono messi in prigione, o espulsi, lo Stato deve fornire tutte le informazioni sul luogo in cui si trovi il membro della famiglia.

Articolo 10. Riunificazione della famiglia

Il fanciullo coi suoi genitori ha il diritto di lasciare qualsiasi Paese e di far ritorno nel proprio ai fini della riunificazione della famiglia: siccome va sempre fatta domanda, lo Stato deve valutare questa «domanda» con «spirito positivo».

Articolo 11. Trasferimenti illeciti e mancato rientro

Lo Stato deve adottare misure ragionevolmente appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti all’estero di fanciulli e il loro mancato rientro da parte di un genitore o da altre persone. Mamma o papà non possono decidere, da soli, senza dirlo a nessuno, di portarsi all’estero il figlio.

Articolo 12. Opinione del bambino

Il bambino, quando diventa capace di avere un’opinione, ha diritto di esprimerla liberamente in merito a tutte le questioni e ai procedimenti che lo riguardano: nella certezza che tale opinione venga tenuta in debito conto.

Articolo 13. Libertà di espressione

Il bambino ha diritto di leggere e guardare quello che gli pare, cercare e diffondere nuove informazioni e idee, e di esprimere le sue (fatte salve le libertà altrui e le regole).

Articolo 14. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Ogni bambino ha libertà di pensiero, di coscienza e di religione nel rispetto del ruolo di guida dei genitori e delle limitazioni che a volte le leggi nazionali prevedono per motivi di ordine pubblico.

Articolo 15. Libertà di associazione

Il bambino si può vedere, associare, riunire e formare ‘club’ con chi vuole e come vuole, purché siano salvaguardati i normali diritti degli altri.

Articolo 16. Protezione della vita privata

Anche il bambino ha diritto alla sua privacy, non può essere sottoposto a interferenze nella sua vita intima, nella sua famiglia, nella sua abitazione o nella sua corrispondenza.

Articolo 17. Informazione

Lo Stato riconosce che giornali e giornalini, la Tv, la radio, Internet, sono importanti, e quindi incoraggia i mass media a diffondere informazioni positive, materiali utili per i bambini, incoraggia la stampa di libri per l’infanzia, e però vigila anche per tutelare il fanciullo contro l’informazione e i materiali che gli possono far male.

Articolo 18. Responsabilità dei genitori

La responsabilità di allevare il fanciullo è in primo luogo di entrambi i genitori, mamma e papà. Lo Stato deve fornire un’adeguata assistenza ai genitori nell’adempimento delle loro responsabilità. Se i genitori lavorano, per esempio, devono esserci sane strutture per la custodia del piccolo.

Articolo 19. Protezione da maltrattamenti

Lo Stato deve garantire a tutti i bambini la necessaria protezione contro qualsiasi forma di maltrattamento da parte dei genitori o da altre persone che l’hanno in cura. Niente violenze, botte, coercizioni fisiche o mentali, niente sfruttamento sessuale né lavorativo, mai abbandoni. Lo Stato offre programmi di prevenzione e di cura.

Articolo 20. Protezione del bambino al di fuori del suo ambiente familiare

Se il bambino non può stare con la sua famiglia, lo Stato deve aiutarlo, affidandolo a qualcuno. E chi si occupa del bambino deve rispettare le sue abitudini. La sua cultura, le tradizioni.

 

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